venerdì 27 luglio 2007

Il nuovo decreto legislativo contro le pratiche commerciali sleali

Ministero dello Sviluppo Economico

COMUNICATO STAMPA DEL 27 luglio 2007
CONSUMATORI: NUOVE TUTELE CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ AGGRESSIVA. ARRIVA LA ‘LISTA NERA’ DEI COMPORTAMENTI VIETATI

Il consumatore è un cittadino di serie ‘A’ in ogni Stato europeo: per lui scattano in ogni paese membro le stesse identiche protezioni contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevoli sia che gli vengano offerti prodotti ‘porta a porta’, sia per telefono, sia attraverso un sito web all’estero. Il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato due decreti legislativi in materia e con questo via libera l’Italia è tra i primi paesi a recepire la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l’Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani: “Oggi l’Italia ha fatto altri passi avanti nella tutela dei consumatori”. Dei due decreti legislativi che oggi sono diventati legge uno vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori; l’altro disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese. In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dell’Antitrust. Ecco 10 esempi deicomportamenti vietati.

Lista nera a tutela dei consumatori

E’ vietato:

1) effettuare visite non gradite a casa del consumatore;

2) effettuare ripetute sollecitazioni commerciali per telefono, posta elettronica o altro messo;

3) esortare i bambini o convincere i genitori ad acquistare i prodotti reclamizzati

4) lasciare intendere che il consumatore abbia già vinto un premio in caso di acquisto di un prodotto;

5) far credere al consumatore che in caso di mancato acquisto del prodotto sia in pericolo l’attività lavorativa del venditore;

6) presentare come gratuita l’offerta di un prodotto quando, in realtà, saranno caricati sul consumatore i costi di spedizione;

7) esibire al consumatore un marchio di qualità non autorizzato o presentare un prodotto con certificazioni non veritiere;

8) sollecitare all’acquisto dichiarando che il consumatore non troverà quel prodotto ad un prezzo così basso presso nessun altro venditore;

9) fare pressing psicologico sul consumatore dando l’impressione che non possa lasciare i locali senza acquistare un qualche prodotto o concludere un contratto;

10) dare informazioni non veritiere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto.

la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno era stata pubblicata sulla GUUE L 149 del 11.06.2005 .

Scopo di questo provvedimento è ridurre le notevoli differenze che esistono tra le legislazioni degli stati membri in materia di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, favorendo così sia un elevato livello di protezione di tutti i consumatori europei, sia le attività delle imprese, che potranno vendere più facilmente i propri prodotti in tutti i paesi dell´Unione Europea grazie ad un quadro giuridico certo ed uniforme.

La direttiva fissa dei principi generali (artt. 6 - 9) che possono essere applicati per valutare se le pratiche commerciali, possono essere considerate ingannevoli o aggressive e quindi vietate.
Inoltre l´allegato 1 elenca una sorta di "lista nera", una trentina di pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso ingannevoli o aggressive e pertanto da proibire in tutta l´UE. Ad esempio, esibire un marchio di qualità senza avere la necessaria autorizzazione, dichiarare falsamente che un prodotto sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato per forzare la decisione del consumatore, incoraggiare i bambini a convincere i genitori ad acquistare i prodotti reclamizzati, dare al consumatore l´impressione che non possa lasciare il locale commerciale fino alla conclusione del contratto, eccetera.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 12 giugno 2007 ed applicare le relative disposizioni entro il 12 dicembre 2007.Il decreto legislativo italiano sarà pubblicato prossimamente sulla gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore con largo anticipo rispetto alla scadenza comunitaria.

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